I.I.S. "C. Marchesi"
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Servizi erogati

SOTTOSEZIONE DI PRIMO LIVELLO
SOTTOSEZIONI DI SECONDO LIVELLO:

Carta dei servizi e standard di qualità

Contenuti
  • Carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
Art. 32, c. 1

Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

 

Costi contabilizzati

Contenuti
  • I costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale, per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo.
Art. 32, c. 2, lett. a, Art. 10, c. 5

Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;

Art. 10 - Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

 

Tempi medi di erogazione dei servizi

Contenuti
  • I tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.
Art. 32, c. 2, lett. b

Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

 

Liste di attesa

Contenuti
  • I tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata (per le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario).

Tali disposizioni non riguardano gli Enti Locali.

Art. 41, c. 6

Art. 41 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

 

  • Accessibilità
  • Privacy
  • Sezione privacy RGPD
  • Note legali
  • Elenco siti tematici

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