Regolamento di disciplina
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, informata ai valori democratici della Costituzione Italiana ed al rispetto tra le persone e fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Il presente regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, quindi non solo dirette a contrastare i comportamenti scorretti, affinché non si ripetano, ma anche attente al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità personale, alla legalità e a riaffermare il dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.
Il presente regolamento assume gli indirizzi premessi dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. n. 249/98 e modifiche appartate dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007) individua i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti per la irrogazione ed il relativo procedimento. Lo Statuto degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. n. 249/1998) costituisce parte integrante del presente documento al quale e allegato in copia.
Il Regolamento tiene altresì conto della direttiva n. 16/2007 del 15 marzo 2007 in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari.
Art. 1 - I diritti degli studenti e delle studentesse
I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione.
Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.
Art. 2 - I doveri
Gli studenti hanno il dovere di
- rispettare l'orario scolastico e frequentare regolarmente le lezioni,
- assolvere gli impegni di studio,
- rispettare il capo d'Istituto, tutto il personale della scuola e i compagni e gli eventuali ospiti,
- assumere comportamenti che non turbino l'ordine scolastico,
- rispettare ed aver cura dell'ambiente scolastico, utilizzare correttamente le attrezzature, gli impianti dei laboratori e i sussidi in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola,
- osservare le disposizioni attinenti alla organizzazione e alla sicurezza.
Art. 3 - Principi e finalità
- La responsabilità disciplinare è personale.
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'Istituto.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione; esse tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, sono ispirate al principio della riparazione del danno. Inoltre esse tengono conto della situazione personale dello studente. Ad esso è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore dell'Istituto.
Art. 4 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
- Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti riportati all'art. 2 che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'Istituto con i mezzi di trasporto pubblico e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative ecc.).
- Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività. La relazione tra mancanze disciplinari e corrispondenti sanzioni e stabilita dalla tabella allegata al presente regolamento di cui è parte integrante.
- Il personale docente, ma anche non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.
- I provvedimenti, che saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi, sono:
- rimprovero verbale privato o in classe,
- ammonizione scritta sul registro elettronico personale o di classe,
- sospensione temporanea dalle lezioni, fino a 3 giorni, eventualmente con obbligo di presenza a scuola,
- allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a quindici giorni,
- allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni,
- allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico,
- esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
- Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta sono inflitti dal docente o dal dirigente scolastico in caso di violazioni lievi. Chi ha la potestà di disporre il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori.
- Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola per periodi non superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Classe in caso di mancanze gravi o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. Qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più classi, i consigli delle classi interessati si riuniranno in seduta comune.
- Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento da scuola per periodi superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto, in caso di mancanze di particolare gravità o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione ovvero al generarsi e al permanere di una situazione di pericolo.
- Le sanzioni che comportano l'allontanamento dall'Istituto fino al termine delle lezioni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
- La sanzione dell'allontanamento dall'Istituto fino al termine dell`anno scolastico è disposta nel caso di recidività, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano applicabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione effettiva dello stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente e consentito di iscriversi, anche in corso d‘anno, ad altra scuola.
- Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte da la Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato, a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica. Si provvederà dunque all'attuazione di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (ad es. attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica quali attività di segreteria, di biblioteca, di pulizia dei locali, ecc.) o a favore di Istituzioni operanti nel territorio di riferimento dell'Istituto.
- Nei periodi di allontanamento in caso di gravissime mancanze, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'Istituto.
- Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente quando la violazione disciplinare può configurare un'ipotesi di reato, il Dirigente Scolastico e tenuto alla presentazione di denuncia alle autorità competenti.
- Per comportamenti non previsti all'art.2 o non esplicitamente indicati si precede per analogia.
- Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico. In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che lo accoglie.
Art. 5 - Procedimento sanzionatorio
Il provvedimento disciplinare e irrogato in seguito ad una procedura che ha le scope di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.
In caso di infrazioni lievi:
- il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o l'ammonizione scritta sul registro;
- il Dirigente Scolastico, sentito lo studente ed eventualmente il Docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente informando in merito i genitori e convocandoli presso l'Istituto.
In questo caso non viene data comunicazione preventiva* di avvio del procedimento e la contestazione è formulata contestualmente, anche oralmente, ed annotata sul registro di classe insieme alle eventuali giustificazioni dell'allievo.
In caso di infrazione grave e reiterata che comporta la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola:
- il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa da parte del docente, anche se non della classe. La segnalazione deve essere fatta con annotazione nel registro di classe e/o con comunicazione al Dirigente Scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto.
- Il Dirigente Scolastico da comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano contro interessati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento.
- Il Dirigente Scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di Classe, se questo è l'organismo competente (devono essere presenti anche i rappresentanti di genitori e studenti), o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale organo. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
- Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.
- Il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato, provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.
- Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica.
- Il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali adire eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato.
- Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di un giorno il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:
- stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola,
- identifica il docente di contatto didattico.
* Prevale in questo caso l'esigenza di celerità del procedimento che consente ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.
Art. 6 - Impugnazioni
- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia della scuola, disciplinato dal successivo art. 7. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico che provvede alla sua convocazione.
- L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso al dirigente scolastico per la comunicazione all'interessato.
- Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento previo parere di un Organo di garanzia regionale.
Art. 7 – Organi di garanzia
Esistono un Organo di garanzia interno all'Istituto e un Organo di garanzia regionale.
organo di garanzia interno all'Istituto.
L'Organo di Garanzia interno all'Istituto è formato da:
- un docente dell'Istituto designato dal Consiglio di Istituto (tra i docenti coordinatori di classe),
- un rappresentante degli studenti eletto dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto tra i componenti il Consiglio stesso o tra i rappresentanti di classe,
- un rappresentante dei genitori eletto dai rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto tra i componenti il Consiglio stesso o tra i rappresentanti di classe.
Con le stesse modalità di cui al comma 1 vengono designati o eletti, uno per ogni componente, i membri supplenti, che sostituiranno i membri effettivi in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzie lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) e di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità.
L'Organo di Garanzia rimane in carica per due anni scolastici.
L'Organo di Garanzia deve essere “perfetto” (presenza di tutti i membri) in prima convocazione. In seconda convocazione il numero necessario a rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei componenti.
Il ricorso è accolto dall'Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole delle metà più uno dei votanti. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. In caso di parità di voti prevale l'opzione espressa dal presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quelle degli astenuti.
L'Organo di Garanzia interno all'Istituto si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.
L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca ogni qual volta venga inoltrato un ricorso riguardo un provvedimento disciplinare.
Di tutte le riunioni dell'organo di garanzia è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente.
Le decisioni sono prese all'unanimità o a maggioranza e sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni della data della riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo.
organo di garanzia regionale
L'Organo di Garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione delle normative e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
L'Organo di Garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.
Art. 8 - Procedimento per i ricorsi
L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni lo studente al quale è stata irrogata la sanzione e il Docente che ha accertato l'infrazione.
Nel corso della riunione lo studente può presentare memorie e scritti difensivi.
L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato.
Il provvedimento dell'Organo di Garanzie interno all'Istituto viene trasmesso alla Segreteria didattica per la comunicazione all'interessato.
Art. 9 - Disposizioni finali
Il presente Regolamento è pubblicato all'albo della scuola nel sito web. Su esplicita richiesta verrà consegnata copia.
Nella prima settimana di inizio delle attività didattiche, l'Istituto organizza, nell'ambito delle attività di accoglienza dei nuovi studenti, la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.
Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, predisposto e deliberato dal Consiglio di Istituto e finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Copia sottoscritta del patto viene consegnata alla famiglia o allo studente, se maggiorenne.
Il presente Regolamento e il Patto Educativo di Corresponsabilità possono essere modificati con delibera del Consiglio d'Istituto, entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico, previa consultazione del Comitato degli studenti e del Comitato dei genitori, sulla base delle osservazioni avanzate degli Organi collegiali e di partecipazione delle scuole, dal dirigente scolastico o dei componenti del Consiglio di Istituto stesso.
Il presente Regolamento entra in vigore il 5 Maggio 2009 (Delibera n. 12/09 del Consiglio d'Istituto del 4 maggio 2009)
Sanzioni
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Comportamenti che determinano mancanze disciplinari |
Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti |
Competenza |
Conseguenze |
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Numero assenze non dovute a malattia superiore a… |
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Docente |
Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, di norma senza determinarne l'insufficienza. |
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Individuali, collettive o reiterate entrate in ritardo o uscite anticipate dall'Istituto non adeguatamente motivate |
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Assenze non giustificate e ritardo oltre i limiti nelle giustificazioni |
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Comportamenti che determinano mancanze disciplinari |
Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti |
Competenza |
Conseguenze |
|---|---|---|---|
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L'alunno non esegue i compiti assegnati per casa |
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Docente Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastico |
Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, di norma senza determinarne l'insufficienza |
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L'alunno risulta sprovvisto del materiale didattico necessario |
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L'alunno non fa firmare le comunicazioni che la scuola invia alla famiglia |
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L'alunno utilizza materiale non attinente all'attività didattica (cellulare, lettore MP3 ecc.) |
Richiamo verbale, privato o in classe. Se la mancanza è ripetuta, il docente richiede la consegna del materiale in oggetto adeguatamente spento e lo trattiene sulla cattedra in custodia fino al termine dell'attività didattica. |
Docente Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastico |
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Comportamenti che determinano mancanze disciplinari |
Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti |
Competenza |
Conseguenze |
|---|---|---|---|
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L'alunno assume comportamenti di disturbo che impediscono o turbano il regolare svolgimento delle attività scolastiche, in particolare quelle didattiche |
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Docente
Se il comportamento è reiterato: |
Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, di norma senza determinarne l'insufficienza. |
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L'alunno utilizza un linguaggio volgare |
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L'alunno invia e divulga, attraverso videofonini o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni, effettuate all'interno dei locali della scuola senza il consenso delle persone interessate |
In caso di mancanza grave e/o ripetuta è disposta:
La violazione del diritto alla privacy costituisce reato e comporta il pagamento di una sanzione amministrativa secondo i termini di legge (Direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007) |
Consiglio di Classe per la sospensione fino a 15 giorni. |
Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, determinandone anche l'insufficienza, con conseguente non ammissione alla classe successiva o agli esami terminali. |
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L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni |
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L'alunno si comporta in maniera violenta e litigiosa, provocando danni fisici a cose e/o persone |
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L'alunno commette azioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana |
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L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti delle istituzioni |
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Comportamenti che determinano mancanze disciplinari |
Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti |
Competenza |
Conseguenze |
|---|---|---|---|
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L'alunno si comporta in modo poco controllato e pericoloso per la salvaguardia della propria persona |
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Consiglio di Classe per la sospensione fino a 15 giorni. |
Sul voto di condotta |
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L'alunno mette in pericolo l'incolumità delle persone |
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Comportamenti che determinano mancanze disciplinari |
Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti |
Competenza |
Conseguenze |
|---|---|---|---|
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L'alunno usa in modo scorretto il materiale didattico e le attrezzature, insudiciandolo o danneggiandolo. |
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Dirigente scolastico |
Sul voto di condotta |
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L'alunno non rispetta l'ambiente scolastico, insudiciandolo o danneggiandolo. |
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L'alunno provoca danneggiamento doloso a locali, suppellettili, strumenti di laboratorio, ecc. |
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Comportamenti che determinano mancanze disciplinari |
Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti |
Competenza |
Conseguenze |
|---|---|---|---|
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L'alunno fuma a scuola e negli spazi esterni annessi all'Istituto |
Comunicazione scritta alla famiglia |
Docente
Consiglio di classe |
Sul voto di condotta |
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L'alunno si appropria di oggetti o denaro altrui |
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Dirigente Scolastico |
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L'alunno falsifica la firma dei genitori |
Nota sul registro e ammonizione scritta |
Dirigente Scolastico |
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Reati (accertati con sentenza definitiva) |
Allontanamento dalla comunità scolastica |
Consiglio d'Istituto |
