La sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE è in fase di revisione ai sensi del Decreto Legislativo del 25 maggio 2016, n. 97.
SOTTOSEZIONE DI PRIMO LIVELLO SOTTOSEZIONI DI SECONDO LIVELLO:
Art. 31 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
L'Istituto NON ha recepito rilievi degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile.
L'Istituto NON ha recepito rilievi della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli Uffici.