La sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE è in fase di revisione ai sensi del Decreto Legislativo del 25 maggio 2016, n. 97.
SOTTOSEZIONE DI PRIMO LIVELLO SOTTOSEZIONI DI SECONDO LIVELLO:
Articolo 38 - Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amminstrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. 2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell’economia e delle fi nanze d’intesa con l’Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.
L'Istituto non è proprietario degli edifici in cui ha sede e non appalta opere pubbliche: il proprietario è il Comune di Padova e il manutentore è la Provincia di Padova.