La sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE è in fase di revisione ai sensi del Decreto Legislativo del 25 maggio 2016, n. 97.
SOTTOSEZIONE DI PRIMO LIVELLO SOTTOSEZIONI DI SECONDO LIVELLO:
Per ciascuna tipologia di procedimento dell'amministrazione sono pubblicate:
Da aggiornare ogni 6 mesi
Articolo 23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis; b) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.